PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Codice di condotta).

      1. La presente legge ha la finalità di garantire che le funzioni esercitate dalle Forze dell'ordine siano svolte con diligenza e con dignità nonché nel rispetto dei princìpi sui diritti umani stabiliti e tutelati a livello internazionale, costituzionale e legislativo.
      2. Al fine di dare attuazione alla risoluzione 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari incaricati di fare rispettare la legge, il Governo adotta con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il codice di condotta per gli ufficiali incaricati del rispetto della legge, di seguito denominato «codice di condotta», secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Il codice di condotta si applica agli appartenenti alle Forze dell'ordine dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e a ogni altra Forza incaricata di svolgere funzioni di ordine pubblico.

Art. 3.
(Princìpi).

      1. Il codice di condotta è informato ai seguenti princìpi:

          a) gli appartenenti alle Forze dell'ordine, di qualunque grado e di qualunque

 

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Arma o Forza, devono in ogni momento adempiere al compito imposto loro dalla legge, servendo la comunità in modo leale e proteggendo tutte le persone da azioni illegali, in conformità con l'alto grado di responsabilità richiesto per l'esercizio della loro professione;

          b) nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono rispettare e tutelare la dignità umana e devono, altresì, promuovere e proteggere in ogni circostanza i diritti umani di tutte le persone;

          c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine possono impiegare la forza solo in casi eccezionali e quando sia strettamente necessario e nella misura richiesta per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dal codice penale e dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. In nessun caso la disposizione di cui alla presente lettera può essere interpretata come un'autorizzazione all'uso della forza in misura sproporzionata all'obiettivo legittimo da raggiungere. L'impiego di armi da fuoco deve essere considerato una misura estrema. In generale, non devono essere utilizzate armi da fuoco, salvo quando un reo sospetto offra resistenza armata o metta altrimenti in pericolo la vita altrui e altre misure estreme non siano sufficienti per fermare o per arrestare il reo sospetto. Ogni volta che avvenga una scarica di arma da fuoco, ne deve essere data pronta comunicazione alle autorità competenti;

          d) le questioni di natura confidenziale delle quali siano entrati in possesso gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono essere mantenute confidenziali, salvo quando l'adempimento delle proprie funzioni o la necessità di giustizia richiedano assolutamente che si agisca altrimenti. Ogni rivelazione di tali informazioni per scopi diversi da quelli previsti dalla presente lettera è considerata impropria;

          e) nessun appartenente alle Forze dell'ordine deve infliggere, istigare o tollerare qualsiasi atto di tortura o altri

 

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trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, né può invocare ordini superiori o circostanze eccezionali come lo stato o la minaccia di guerra, la minaccia alla sicurezza nazionale, l'instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica per giustificare la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

          f) gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono assicurare la piena protezione della salute delle persone in loro custodia e, in particolare, devono intraprendere azioni immediate per garantire l'assistenza medica qualora sia richiesta e devono tenere conto del giudizio dei sanitari quando questi raccomandino di sottoporre la persona in custodia a un adeguato trattamento medico, ricorrendo all'intervento o alla consulenza di sanitari esterni. Resta fermo che gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono garantire l'assistenza medica alle vittime di violazioni della legge o di incidenti occorsi durante tali violazioni;

          g) agli appartenenti alle Forze dell'ordine è fatto assoluto obbligo di opporsi a qualsiasi atto di corruzione;

          h) gli appartenenti alle Forze dell'ordine sono tenuti al rispetto della legge e del codice di condotta, nonché a prevenire e ad opporsi a ogni violazione degli stessi. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine che hanno motivo di ritenere che sia avvenuta o sia in procinto di avvenire una violazione del codice di condotta sono tenuti a informare i loro superiori e, quando necessario, le altre autorità od organi competenti;

          i) gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono seguire un addestramento iniziale e corsi di aggiornamento successivi, con cadenza periodica, sui diritti umani;

          l) gli appartenenti alle Forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni devono sempre essere identificabili.

 

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Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. Il regolamento recante il codice di condotta di cui all'articolo 1, comma 2, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento di cui al medesimo comma 1, al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione.